Il nostro super specialista ha deciso di completare con altre due puntate la mini serie dedicata a quella che sembra essere una vera e propria rivoluzione. La tecnologia Blockchain. Alcuni troveranno forse un pò troppo tecnico l’articolo, ma la materia non è semplice ed il nostro autore ha cercato di semplificare i concetti anche con alcuni esempi pratici. Buona lettura.

Negli articoli precedenti abbiamo descritto i principi delle applicazioni blockchain, evidenziando come i limiti attuali di prestazioni delle blockchain principali ne limitino fortemente le possibilità di utilizzo. Ci sono due settori però dove la “rivoluzione blockchain” è realmente già iniziata e sono quello dell’arte digitale (immagini, video, musica) e quello della finanza decentralizzata (DeFi). Tuttavia, mentre il settore dell’arte digitale può rivestire un interesse generale per chi è interessato a conoscere le evoluzioni della tecnologia blockchain, la finanza decentralizzata è invece al momento limitata essenzialmente agli scambi di criptovalute, per cui potrebbe rivestire un interesse solo parziale per un investitore tradizionale, anche se nei prossimi anni è possibile che si estenda agli asset più tradizionali. Ci occuperemo quindi in questi articoli di descrivere principalmente l’utilizzo della blockchain nel mondo dell’arte, approfondendo però come gli stessi principi potranno probabilmente essere in futuro replicati anche in altri settori, tra cui quelli della finanza e degli investimenti.
La parola “calda” in questo momento, che probabilmente diversi di voi avranno letto in qualche articolo sul web, è “NFT”, che è l’acronimo di “non-fungible token”, che tradotto in italiano diventa “token non fungibile” (più avanti vedremo cosa vuol dire). Questa sigla sta letteralmente facendo impazzire il mondo dell’arte digitale ed è diventato famoso il caso dell’artista web Beeple e dell’NFT della sua opera digitale “Everydays: The First 5000 Days”. Per 5.000 giorni consecutivi l’artista ha creato ogni giorno una composizione digitale, poi le ha messe insieme in un “collage” da 21.000 pixel per lato, il 16 febbraio 2021 ha mintato l’NFT e l’ha messo all’asta con la casa d’aste Christie’s,che l’ ha venduto per oltre 69 milioni di dollari, terza opera più pagata per un autore vivente.
Beeple, EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS
Anche da noi ha comunque trovato spazio sui giornali la notizia che il cantante Morgan ha venduto per 21.000 dollari l’NFT della canzone inedita “Premessa della Premessa”.
Cos’è quindi un NFT, come funziona, cosa c’entra con la blockchain, le criptovalute e la finanza tradizionale, e perché ha così tanta importanza?
Prima di tutto definiamo cos’è un NFT. L’NFT è un “contratto intelligente” (smart contract, li vedremo più avanti), che viene memorizzato sulla blockchain, generalmente quella di Ethereum, e che viene firmato digitalmente dall’autore, per cui ha le garanzie di immutabilità e antifalsificazione proprie della tecnologia blockchain. Un NFT contiene al suo interno le indicazioni che consentono di identificare con precisione una singola entità univoca, ad esempio un’opera artistica digitale, e il possesso dell’NFT consente di dimostrare il possesso dell’oggetto indicato al suo interno.
Consideriamo quindi il caso dell’arte digitale. Qui un NFT non è altro che un “contratto digitale” che vi dà la possibilità di provare a tutto il mondo che l’opera digitale in vostro possesso è l’unica originale e tutte le altre sono copie, così come avviene normalmente possedendo un’opera originale fisica, come un quadro. Ad esempio, se uno di voi è proprietario dell’NFT di un disegno digitale, può dimostrare che l’artista ha indicato nella vostra persona il detentore dell’originale del disegno. Per il momento immaginiamo quindi che l’NFT sia analogo a un normale certificato cartaceo, firmato dall’autore dell’opera, che indica che solo voi disponete dell’originale dell’opera e che tutte le altre sono solamente copie, identiche sì, ma pur sempre copie.
Consideriamo quindi un artista che pubblica sul suo sito web una sua opera digitale (ad esempio un disegno), che tutti possono visualizzare e scaricare. Poi mette in vendita l’NFT di quel disegno, cioè questo “certificato” che dà il diritto all’acquirente di provare che la copia del disegno che ha lui, anche se è perfettamente identica a tutte le altre scaricabili, è quella “bollinata” come originale dall’artista.
La prima domanda che di solito uno si pone a questo punto è: l’NFT dà qualche diritto commerciale sull’opera, ad esempio sfruttamento dei diritti d’autore o simili? La risposta è: generalmente no, l’acquirente di un NFT non acquisisce normalmente nessun diritto speciale, se non quello di poter rivendere l’NFT stesso, cioè il “certificato” di originalità.
La seconda domanda, che quindi solitamente uno si pone di conseguenza, è: perché dovrei pagare per il semplice motivo di poter dimostrare che il mio è il disegno originale, quando questo può essere copiato da chiunque, avendo peraltro la certezza che sia perfettamente identico al mio, trattandosi di un file digitale?
In altre parole, se io posso andare sul sito dell’artista digitale, visualizzare l’immagine, scaricarla e copiarla, perché mai dovrei pagare l’autore per avere la stessa immagine?
Queste due domande comportano normalmente che gli NFT non sempre vengano adeguatamente compresi da chi non è un “addetto ai lavori”. Proviamo quindi a vedere se un esempio “fisico” può rendere l’idea dell’NFT “digitale” e consideriamo un album di figurine dei calciatori. Più o meno tutti nella vita, da piccoli o grandi, abbiamo collezionato figurine di calciatori, scambiandole con gli amici o altri collezionisti. Prendiamo come esempio la figurina di Ronaldo. Questa è stampata in migliaia di copie tutte identiche e per questo ogni figurina ha un valore che probabilmente è di pochi centesimi. Adesso ipotizziamo che sul retro della nostra figurina riusciamo a farci fare da Ronaldo in persona un autografo. Immediatamente il valore della nostra figurina aumenta, anche se è la stessa di prima e rimane identica a tutte le altre esistenti. Il fatto di avere la firma originale di Ronaldo la rende quindi diversa da tutte le altre, agli occhi di un collezionista.
Immaginiamo adesso che non solo la nostra figurina abbia l’autografo di Ronaldo, ma che sia l’unica esistente al mondo con l’autografo di Ronaldo. E che questo sia certificato in maniera pubblica e incontrovertibile da Ronaldo in persona, in maniera tale che tutto il mondo possa sapere che la figurina in nostro possesso, e solo quella, sia l’unica originale autografata da lui.
Quale valore pensate che potrebbe avere per i collezionisti questa figurina rispetto a tutte le altre copie identiche in circolazione? Sicuramente non poco, eppure non abbiamo acquisito nessun diritto commerciale su Ronaldo né qualsiasi altro beneficio, e la nostra figurina è la stessa di prima, identica a migliaia di altre. L’unica differenza è che adesso possiamo dimostrare che la nostra figurina è l’unica esistente al mondo autografata direttamente da Ronaldo. Questa differenza è quindi quanto basta per trasformare una figurina dal valore di pochi centesimi in una che, se messa all’asta, potrebbe probabilmente raggiungere quotazioni molto elevate.
Questo è un esempio di NFT. L’NFT è un “certificato” pubblicamente consultabile in tutto il mondo e firmato direttamente dall’autore dell’opera, che certifica che la vostra opera, e solo la vostra, è autografata dall’autore come originale. Tutti gli altri possono avere la stessa opera (immagine, filmato, canzone, ecc.) ma solo voi potete dimostrare che la vostra copia è l’unica “originale”. Più avanti vedremo come questo sia attuabile tecnicamente.
Qualsiasi opera digitale (e non solo) può essere “autografata” con un NFT, ad esempio l’NFT del primo tweet pubblicato nel 2006 da Jack Dorsey, cofondatore di Twitter, è stato venduto all’asta e acquistato per 2,9 milioni di dollari (la cifra è stata poi devoluta in beneficenza).
Da un punto di vista tecnologico, l’ideazione dell’NFT consente quindi di rendere un’opera digitale “unica”. Questa possibilità di garantire l’“unicità” di un’opera, all’interno di un mondo digitale dove tutto può essere copiato in maniera perfettamente identica, ha avviato la “rivoluzione” che sta cambiando il mondo dell’arte digitale. Prima un artista digitale poteva solamente pubblicare le proprie opere sul web, ma chiunque poteva scaricarne una copia. Come poteva fare l’artista per essere ricompensato per il proprio lavoro? Come si poteva vendere una creazione digitale, se tutti potevano scaricarla o copiarla?
C’era la necessità di rendere il bene digitale “unico”, così come le opere d’arte fisiche. Ma, per definizione, tutti i dati digitali possono essere copiati. Se ricordate, però, è un problema analogo a quello della “doppia spesa” che si era trovato davanti Satoshi Nakamoto, l’inventore di Bitcoin. Se nel mondo digitale tutto è replicabile, come si fa a rendere unica una “moneta” digitale?
La soluzione di Nakamoto è stata l’invenzione della blockchain e proprio dalla blockchain è arrivata la definizione degli NFT, questa volta non da quella di Bitcoin ma principalmente da quella di Ethereum, con l’introduzione di quelli che sono definiti “smart contract”, che vedremo in seguito e che hanno aperto una serie di possibilità di utilizzo della blockchain che non erano attuabili con quella di Bitcoin.
Tornando per il momento all’arte digitale, gli NFT consentono di risolvere anche un altro problema che gli artisti hanno da sempre, cioè quello di essere remunerati anche nel caso in cui una loro opera, venduta originariamente a un prezzo basso, acquisisca valore nel tempo, magari perché l’artista nel frattempo è diventato famoso, e venga poi rivenduta. In questi casi solitamente l’artista non riceve nulla in cambio. Non sarebbe preferibile quindi per lui poter fare in modo di garantirsi che il 10% di ogni vendita successiva della propria opera venga versato direttamente a lui, magari senza la necessità di nessun intervento di una terza parte garante, con validità in tutto il mondo, senza possibilità che qualcuno aggiri l’obbligo, e tutto questo garantito automaticamente da un “contratto” immutabile, presente in qualcosa per sua definizione immutabile come la blockchain? Gli NFT consentono anche questo. Come vedremo, uno smart contract può essere programmato in vari modi, tra cui quello di essere impostato per trasferire automaticamente al “portafoglio” dell’autore una percentuale di tutte le vendite successive dell’NFT stesso.
E tutto questo può essere già oggi realizzato facilmente da chiunque. Come vedremo nel prossimo articolo, esistono infatti siti che aiutano gli artisti a creare NFT a partire da un qualsiasi file grafico (es. jpg, gif, png, ecc.) o altri tipi di file, senza dover fare altro che acquistare un po’ di Ether (la “moneta” della blockchain di Ethereum) per pagare le commissioni della blockchain per mintare l’NFT (come vedremo in seguito, si chiama così il processo di coniazione dell’NFT, cioè la produzione dello smart contract sulla blockchain) ed esistono siti che sono marketplace dove poter mettere all’asta le proprie opere digitali, il più noto dei quali è OpenSea.
Queste nuove possibilità hanno quindi messo in fermento il mondo dell’arte digitale, anche se, come sempre quando si parla di blockchain, attualmente non mancano i problemi, che vedremo in seguito.
Nel prossimo articolo entreremo infatti nel dettaglio degli smart contract e delle implicazioni anche finanziarie che possono avere, mentre, come indicato all’inizio, concludiamo desso chiarendo la differenza tra un “bene fungibile” e un “bene non fungibile”:
Sono detti beni fungibili i beni che possono essere sostituiti con altri della stessa specie. Essi sono fungibili proprio perché adempiono tutti la stessa funzione economica. Sono beni fungibili il grano, l’olio, il vino, il denaro, i beni prodotti in serie.
Sono beni non fungibili quelli che hanno una loro individualità e non possono essere sostituiti gli uni con gli altri. Sono beni non fungibili un terreno, una casa, un quadro d’autore.
Un NFT, cioè un “token non fungibile”, è quindi la rappresentazione digitale di un bene unico e non sostituibile, come può essere ad esempio un’immagine artistica, mentre un “token fungibile” potrebbe essere ad esempio un bitcoin: come la moneta, anche un bitcoin può essere scambiato con qualsiasi altro bitcoin, per cui non ha la caratteristica dell’unicità e non sostituibilità dei beni non fungibili.
Un “token non fungibile” NFT può essere quindi qualsiasi cosa sia univocamente definita, non solo relativa all’arte, ad esempio invece di un’immagine potrebbe essere l’atto di proprietà di un immobile. In questo caso il trasferimento di un NFT non sarebbe più solo un’attestazione di originalità, cioè un argomento di interesse limitato ai collezionisti, ma diventerebbe un reale trasferimento di proprietà con implicazioni di ben altra portata. Nel prossimo articolo vedremo quindi come, anche in Italia, la normativa si stia muovendo proprio per consentire l’utilizzo degli smart contract all’interno di un quadro normativo definito, per consentire ai soggetti interessati di stipulare contratti sulla blockchain aventi valore legale.
Leggi anche: La Rivoluzione Blockchain #1
Mi sembra di stare agli albori di una tecnologia unica e dirompente…al momento non ci capiamo un granché, ma è esattamente la stessa sensazione che avevo quando andavo a metà degli anni ’90 negli internet cafè a “vedere” internet….si apriva il browser (sgranatissimo e pixellato) di alta vista e , con mano tremante, digitavi il sito del corriere della sera…che ovviamente non era quello di Oggi, ma ti sembrava comunque una meraviglia…a mio personalissimo parere, non c’è bisogno di crescere producendo di più e consumando di più per far progredire il mondo ed il suo PIL sua economia, ma basta efficientare processi e modalità di fruizione e consumo per continuare a crescere…